È arrivata la “sentenza” della Fip sul tema Trapani Shark e siamo davanti all’ennesima penalizzazione, ma anche a una sanzione verso Valerio Antonini. Qui il comunicato.
Il Tribunale Federale, ritenute non accoglibili le eccezioni preliminari sollevate da parte ricorrente, considerati sussistenti i presupposti per la configurazione delle violazioni degli articoli 59 e 61 R.G. a carico del Presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini e della società Trapani Shark, a titolo di responsabilità oggettiva; applica al tesserato Valerio Antonini, Presidente della società Trapani Shark, la sanzione dell’inibizione nella misura ritenuta congrua di due anni, fino al 30 dicembre 2027 ai sensi ed agli effetti dell’articolo 59 R.G. e alla Società Trapani Shark la penalizzazione di tre punti da scontarsi nel campionato in corso (2025-2026) ai sensi ed agli effetti dell’articolo 61 R.G.
Inoltre è stata diramata anche una nota sempre su Trapani:
In merito alla posizione della Trapani Shark s.r.l., che ha formato oggetto di riunione straordinaria del Consiglio Federale in data di ieri, si informa che in data odierna la Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche ha trasmesso una nota di chiarimento dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Trapani – Ufficio Controlli, che evidenzia come il debito residuo non onorato, imputato a carico della società di Trapani, non riguarda una posizione debitoria in termini di Iva, bensì è riconducibile agli importi a debito riportati nei modelli F24 con i quali è stato effettuato l’utilizzo dei suddetti crediti Iva inesistenti, ossia a ritenute Irpef (e relative addizionali) e a contributi previdenziali non pagati.
Tale chiarimento viene a confermare ulteriormente la fondatezza delle posizioni e dei provvedimenti adottati sin dall’inizio della vicenda dalla Federazione, smentendo ogni reiterato tentativo di strumentalizzazione e di pretestuosa opposizione all’applicazione delle Regole federali.





